Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30 gennaio 2025, n. 720
Articolo di Salvatore Megna
IL FATTO
La residente di un immobile confiscato alla criminalità organizzata impugnava, assieme al figlio invalido, l’ordinanza di sgombero del suddetto cespite immobiliare, emanata dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Il Tribunale Amministrativo Regionale respingeva il ricorso sulla scorta di diverse motivazioni[1]. Soltanto uno degli originari ricorrenti procedeva, quindi, ad appellare la sentenza, riproponendo le censure di primo grado ed enfatizzando la tutela costituzionale e sovranazionale riservata al diritto all’abitazione.

IL PROVVEDIMENTO DI SGOMBERO COME ATTO DOVUTO
Il Consiglio di Stato conferma, prima di tutto, che la confisca estingue i diritti reali di godimento e le garanzie eventualmente presenti sul bene nei termini di quanto previsto dal d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia). Questo perché il bene confiscato subisce un mutamento del proprio regime giuridico: viene assimilato a quello dei beni che fanno parte del c.d. patrimonio indisponibile dello Stato, cioè quelli che, pur non appartenendo alla categoria dei beni demaniali, non possono essere generalmente sottratti alla loro destinazione pubblica. In tal senso, per consolidata giurisprudenza amministrativa il provvedimento di sgombero dell’immobile confiscato è un vero e proprio potere-dovere per l’Agenzia, tant’è che si discorre anche di “atto dovuto”, essendo preminente l’interesse alla liberazione del bene utilizzato dal crimine organizzato. Quindi, va distinto l’esercizio di questo potere vincolato dal successivo provvedimento discrezionale con cui l’amministrazione opta per la tipologia di uso pubblico che ritiene più adatta al perseguimento delle finalità istituzionali e sociali predilette.
IL BILANCIAMENTO TRA L’INTERESSE PUBBLICO ED IL DIRITTO ALL’ABITAZIONE
Il cuore della questione, su cui l’appellante ha impostato il gravame, è la necessità che il proprio diritto all’abitazione venga considerato prevalente sul contrapposto interesse pubblico alla liberazione del bene. Sul bilanciamento, tuttavia, il Consiglio di Stato si pronuncia chiaramente: questo non può operare per un duplice ordine di ragioni. Innanzitutto, il legislatore ha ritenuto prevalente il contrasto alla criminalità organizzata, da realizzarsi con l’eliminazione dal mercato dell’immobile di provenienza illecita. In secondo luogo, non si può discorrere di un vero e proprio diritto all’abitazione.
Ciò perché non è presente alcun valido titolo di disponibilità del bene, come accertato nel procedimento che ha portato alla confisca dello stesso. In tal senso, il privato non gode di una posizione meritevole di tutela. D’altronde, la misura di prevenzione della confisca è stata ritenuta compatibile dalla Corte EDU con i principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, non potendosi riconoscere un diritto prevalente del soggetto a cui è stato confiscato il cespite immobiliare rispetto al contrapposto interesse pubblico. In virtù di quanto detto, il Consiglio di Stato respinge il ricorso, concludendo che lo sgombero dell’immobile è l’unico esito possibile del precedente provvedimento di confisca divenuto definitivo, trattandosi di un atto vincolato che l’Agenzia deve adottare.

OSSERVAZIONI FINALI
La pronuncia in esame si inserisce nel solco dell’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il provvedimento di sgombero dell’immobile definitivamente confiscato, ai sensi della normativa antimafia, costituisce un atto vincolato per l’Agenzia competente, che non gode di alcun margine di discrezionalità una volta che la confisca sia divenuta definitiva. Inoltre, con la definitività della stessa, la posizione giuridica soggettiva del destinatario del provvedimento ablatorio risulta inevitabilmente compromessa, al punto da rendere impossibile configurare un diritto soggettivo all’abitazione, poiché, per il Consiglio di Stato, l’interesse del destinatario del provvedimento non è meritevole di tutela, mancando un valido titolo giuridico idoneo a giustificare la permanenza nel cespite immobiliare confiscato.
Tale compressione trova la propria giustificazione nella finalità, espressamente perseguita dal legislatore, di contrastare la criminalità organizzata attraverso la definitiva sottrazione dei beni confiscati, che vengono assoggettati a un regime giuridico assimilabile a quello dei beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato. Si potrebbe, inoltre, osservare come la posizione giuridica soggettiva del destinatario, qualificabile astrattamente quale interesse legittimo oppositivo rispetto al provvedimento di sgombero, risulti nella sostanza priva di un’effettiva utilità, essendo l’amministrazione tenuta ad adottare l’atto senza alcuna possibilità di ponderazione degli interessi coinvolti. Le garanzie riconosciute all’interessato, quali il diritto di difesa ed il contraddittorio, trovano infatti piena esplicazione esclusivamente nel procedimento che conduce all’adozione della misura ablativa, mentre la fase dello sgombero costituisce la mera attuazione di un effetto ormai definitivamente consolidato. Proprio tale natura esecutiva spiega perché il giudice amministrativo escluda la necessità di una nuova ponderazione degli interessi coinvolti, essendo quest’ultima già stata effettuata dal legislatore e cristallizzata con il provvedimento di confisca. Ne consegue che il tema del bilanciamento tra l’interesse pubblico e il diritto all’abitazione non viene neppure in rilievo.
Ciò non perché il primo prevalga sul secondo all’esito di una valutazione comparativa, bensì perché l’occupazione dell’immobile, priva di un valido titolo giuridico, non è idonea a fondare una posizione soggettiva meritevole di essere contrapposta all’interesse pubblico perseguito dalla normativa antimafia.
[1] Innanzitutto, la lamentata mancata notifica dell’ordinanza al soggetto invalido andava considerata sanata dalla tempestiva impugnazione della stessa da parte di tutti i destinatari del provvedimento. Difatti, per il T.A.R., la notifica ha raggiunto il suo scopo e non è possibile dichiararne la nullità, così come previsto dall’art. 156, comma 3, del Codice di procedura civile.
In secondo luogo, avendo l’ordinanza natura vincolata, non rilevava in alcun modo l’omissione della comunicazione dell’avvio del procedimento di sgombero (Il riferimento è all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990).
In terzo luogo non si configurava alcuna lesione al diritto all’abitazione, atteso che la confisca, quale misura di prevenzione antimafia, aveva già superato il vaglio di legittimità della Corte di Strasburgo.
Infine, la lamentata esiguità del termine concesso per lo sgombero, cioè 120 giorni, non poteva essere accolta per la risalente conoscenza del procedimento di confisca da parte dei destinatari dello sgombero.