Antonio Lepre – Magistrato
Abstract
Il caso Roggero invita chiedersi se e quanto l’aggredito debba sempre risarcire quando reagisca con eccesso doloso. Il punto centrale è se l’art. 1227 c.c. possa valere anche in questa ipotesi: la tesi tradizionale lo nega, ma l’autore ammette una possibile riduzione del risarcimento quando resti un nesso causale e psicologico tra aggressione e reazione. Ritiene inoltre non irragionevole sul piano costituzionale una norma che escluda il risarcimento in favore dell’aggressore autore di gravi reati, purché la reazione eccessiva non sia del tutto anomala rispetto all’offesa subita. Differenzia infine la posizione degli stretti congiunti dell’aggressore.
Sommario: 1. Legittima difesa: l’eccesso nella prospettiva civilistica. – 2. L’art. 2044, 2° co. c.c.: una novità “apparente”. – 3. L’art. 2044, 3° co. c.c.: una norma realmente innovativa. – 4. L’eccesso doloso nella legittima difesa: una fattispecie peculiare. – 5. Esegesi dell’art. 1227 c.c. alla luce dei principi generali della responsabilità civile e dell’art. 3 Cost. – 6. Nuovi approdi della dottrina penalistica e ipotesi di incapacità speciali e sanzioni penali accessorie. – 7. Ultime considerazioni: le aspettative risarcitorie degli stretti congiunti.
- Legittima difesa: l’eccesso nella prospettiva civilistica
Il caso Roggero è l’occasione per riflettere su una questione giuridica ben nota alla dottrina civilistica e alla giurisprudenza penale in materia di legittima difesa: l’aggressore che, a causa della reazione sproporzionata dell’aggredito, subisca un danno ha diritto o meno al risarcimento?
La fattispecie in esame è disciplinata solo in parte dall’art. 2044, 3° co. c.c. introdotto con l’art. 7, co.1, L. n. 26.4.2019, n. 36; tale legge ha modificato nel contempo anche l’art. 52 c.p., al fine di coordinare in modo armonico la risposta penale con quella civile[1].
Ai sensi del terzo comma, dunque, nei casi di eccesso colposo della vittima ex art. 55 c.c., all’aggressore/danneggiato spetta esclusivamente <<una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato>>.
Con la medesima legge inoltre, è stato aggiunto anche un secondo comma all’art. 2044 c.c.: <<nei casi di cui all’articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa>>[2].
Non esiste, invece, una disciplina specifica laddove si sia in presenza di un eccesso doloso da parte della vittima dovendosi, quindi, fare ricorso ai principi generali.
A tal proposito, ci si deve allora chiedere se sia applicabile, ovvero se ci siano spazi operativi per l’art. 1227 c.c., primo comma, secondo cui << se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate >> [3].
Sotto altro profilo, de jure condendo ci si deve chiedere se può ritenersi conforme a Costituzione una norma che renda immune da responsabilità civile colui il quale ecceda dolosamente nella sua reazione difensiva. È opportuno, in primo luogo, soffermarsi distintamente sul secondo comma e sul terzo comma per poi soffermarsi, sotto il profilo civilistico, sulle due ipotesi principali appena menzionate: l’eccesso colposo nell’esercizio della propria difesa e quello doloso.
[1] Per alcuni approfondimenti, si rinvia a Nurra, La legittima difesa nel sistema del diritto privato: una sintesi ricostruttiva, in Danno e resp., 2023, n. 1, p. e ss.
[2] Come è noto, l’art. 52, 2° e 3° co. c.p. prevedono la legittima difesa in caso di aggressione avvenuta nel proprio domicilio, oppure dove si esercita la propria attività commerciale, professionale o imprenditoriale oppure quando l’aggressione in predetti luoghi avvenga con violenza o minaccia di uso delle armi. In tale ultimo caso, la norma prevede che la difesa è sempre legittima
[3] È appena il caso di sottolineare che la disposizione dell’art. 1227 c.c. si applica anche alla responsabilità aquiliana per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056, 1° co., c.c.

- L’art. 2044, 2° co. c.c.: una novità “apparente”
L’art 2044, 2° co. c.c. dispone che nei casi di c.d. difesa domiciliare<<la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa>>.
La disposizione, a ben vedere, non pare avere un suo autonomo significato rispetto a quanto discende dai principi generali in materia di legittima difesa.
Infatti, il secondo comma presuppone che l’offeso abbia agito nella sussistenza dei requisiti della legittima difesa domiciliare. Ma, se opera la scriminante, ciò vorrà dire che l’aggredito ha reagito nei confini della liceità.
E’ ovvio allora che, non essendovi alcun illecito, né penale né civile, neppure ci saranno conseguenze sul piano responsabilità civile.
Probabilmente, la volontà del legislatore era quella, per così dire, di lasciare “mano libera” all’aggredito, ma di certo non è riuscito in questo intento ipotetico, posto che il secondo comma in buona sostanza si rileva come mero doppione del primo.[1]
- L’art. 2044, 3° co. c.c.: una norma realmente innovativa
Più interessante e veramente innovativo è, invece, il terzo e ultimo comma dell’art 2044 c.c. anch’esso introdotto con la prefata legge del 2019.
Secondo tale disposizione, precisamente, <<Nel caso di cui all’articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato>>.
In buona sostanza, l’aggredito che eccede colposamente nella propria difesa, sarà tenuto a corrispondere all’aggressore non già un risarcimento del danno, ma un mero indennizzo.
La disposizione è il corollario logico dell’art. 55, 2° co., c.p., che prevede esplicitamente una causa di non punibilità in caso di eccesso colposo nella difesa per la salvaguardia della propria o altrui incolumità[2].
L’art. 2044, 3° co. c.c., nel dettare i criteri di quantificazione di tale indennità, ricorda molto quanto previsto dall’art. 1227, co. 1 c.c. in materia di concorso del fatto colposo del creditore, dove pure si dà rilievo alla gravità della colpa del danneggiato e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate[3].
Del resto, proprio all’art. 1227 c.c., – e non senza contrasti[4]– ha fatto riferimento la giurisprudenza, al fine di diminuire il risarcimento del danno subito dall’aggressore a causa dell’eccesso colposo di difesa da parte dell’aggredito[5].
La giurisprudenza, poi, si sofferma sulla cd. provocazione, che, a ben vedere, riguarda l’ipotesi in cui il provocato, volontariamente, decida di offendere a sua volta l’aggressore[6].
Infatti, come chiaramente spiegato già da risalente giurisprudenza, <<In tema di responsabilità per fatto illecito doloso, la provocazione posto in essere dal danneggiato non può essere valutata, a norma dell’art 1227 primo comma cod civ, quale elemento concorrente alla produzione dell’evento ed idoneo a diminuire la misura del risarcimento; nonostante lo stato d’ira e di rilassamento dei freni inibitori, infatti, la condotta del provocato non cessa di essere volontaria ed effetto di libera determinazione, e configura, quindi, un fatto sopravvenuto di per se sufficiente a produrre l’evento, rispetto al quale la provocazione costituisce un mero antecedente o condizione occasionale>>[7].
Analogamente, la dottrina civilistica, prima ovviamente della riforma del 2019, era sostanzialmente concorde nel riconoscere l’operatività dell’art. 1227, 1° co., c.c. alla fattispecie qui analizzata[8]. Così come evidenzia le differenze sostanziali tra la provocazione e l’eccesso colposo, posto che nel primo il dolo del provocato fungerebbe da serie causale autonoma rispetto all’altrui fatto ingiusto[9].
Ciò specificato, tuttavia, non può sfuggire che in realtà le due fattispecie dell’art. 1227, 1° co. c.c. e dell’art. 2044 3° co. c.c. sono profondamente differenti.
L’art 1227 c.c. presuppone un fatto illecito, mentre, invece, all’opposto l’art 2044, 3° comma c.c. parla di indennizzo e quindi presuppone un fatto civilisticamente lecito, ancorché penalmente contra ius.
L’art. 55, 2° co. c.p., infatti, prevede una mera causa di non punibilità, istituto che presuppone l’antigiuridicità del fatto, che tuttavia non trova sanzione penale per ragioni di opportunità[10].
Si ritiene, infatti, che tale previsione <<non costituisca una nuova scriminante, ma una forma di esclusione della colpevolezza delle reazioni difensive “eccessive” che, per quanto illecite ed antigiuridiche, perché integranti tutti gli elementi costitutivi di una fattispecie incriminatrice e poste in essere oltrepassando i presupposti oggettivi della legittima difesa in violazione delle regole cautelari così da fondare un addebito colposo, non sono comunque punibili perché l’atteggiamento soggettivo dell’agente è comunque inesigibile per le condizioni predette (minorata difesa e grave turbamento).>>[11].
In definitiva, si è in presenza di un illecito penale anche se non punibile, ma ciò nondimeno l’art. 2044, 3° co. c.c. prevede, a differenza dell’art. 1227 c.c., un indennizzo e non già un risarcimento.
E, come è noto, l’indennizzo è previsto proprio nelle ipotesi cd. di responsabilità civile da atto lecito e, cioè, laddove la norma, anche in assenza di un illecito civile, per ragioni equitative ritiene di ristorare il destinatario di un pregiudizio di fatto derivato dall’altra attività legittima.
Deve allora ritenersi che ciò che è illecito penale per il legislatore può non essere illecito civile, quantomeno ove sia prevista specificamente una casa di non punibilità.
Ulteriore conseguenza è che, non costituendo l’eccesso colposo ex art. 55 c.p. illecito civile, ai prossimi congiunti dell’aggressore leso oppure ucciso nulla spetterà a titolo di risarcimento dei danni reclamati iure proprio.
Queste considerazioni in ordine all’assenza di illiceità civile, tuttavia, rendono evidente come si sia in presenza di una portata potenzialmente sistemica della disposizione di cui all’art. 2044, 3° co. c.c. che, forse, non è stata apprezzata adeguatamente nella sua forza dirompente rispetto a principi civilistici che potevano considerarsi, almeno fino ad oggi, acquisiti. Ciò perché, come già detto, quel medesimo fatto storico non integra un illecito civile, pur costituendo un illecito penale[12].
Ma, ancora prima e a prescindere dalla sussistenza del reato, l’eccesso colposo già per il diritto civile dovrebbe costituire un fatto ingiusto, posto che per definizione si dovrebbe inevitabilmente ricadere nell’illecito civile ove si superino i confini della legittima difesa.
Sul punto parte della dottrina civilistica non ha, a ben vedere, mostrato eccessivo stupore per questa scelta del legislatore, rilevando che il sistema civilistico e quello penalistico rispondono a logiche diverse.
Si è così, ad esempio, sottolineato che <<di recente la Suprema Corte, in ordine alla valenza in ambito civilistico delle fattispecie penali che attribuiscono al donante la facoltà di revocare la donazione per ingratitudine del donatario ha dichiaratamente attribuito piena cittadinanza civilistica a tali categorie pur se, ai fini dell’operatività della revoca ex art. 801, la medesima Suprema Corte ha delineato i tratti di ciascuna di esse discostandosi dai principi presenti nel codice penale in ragione del necessario adattamento della disposizione alla complessiva ratio del codice civile>>[13].
Deve, però, osservarsi che, come già evidenziato, qui ciò che stride non è tanto e solo la liceità civilistica di un reato, quanto la dirimente circostanza che l’eccesso colposo dovrebbe qualificarsi già di per sé come illecito civile, senza che si abbia alcuna necessità di verificare previamente se quel medesimo fatto storico integri o meno reato.
A colpire, cioè, non è tanto il contrasto tra la previsione penale e quella civile, ma proprio la vistosa deroga al sistema della responsabilità civile in quanto tale, posto che appunto ciò che non è scriminato dovrebbe essere illecito ai sensi dell’art.2043 c.c.
Tale profilo squisitamente dogmatico si inserisce in quel più ampio dibattito portato avanti dalla dottrina più sensibile a ridiscutere, proprio con riferimento all’illiceità, l’eccessiva rigidità di alcuni istituti di diritto civile tradizionalmente intesi.
In particolare, ci si riferisce a quelle opinioni secondo cui, in caso di illiceità contrattuale, la nullità <<può risultare strumento di tutela (…) inadeguato in relazione alle esigenze di protezione degli interessi in conflitto>>[14], rilevandosi, altresì, che <<non è paradossale ammettere che un contratto illecito rimanga valido, o comunque efficace, e venga “colpito” sul piano della responsabilità civile. L’ipotesi più clamorosa è quella della cosiddetta doppia alienazione immobiliare: rispetto alla quale la giurisprudenza non esita a ipotizzare una responsabilità delle parti della seconda alienazione, che resta efficace ma non perde il suo carattere di illiceità>>[15].
In buona sostanza, sempre più studiosi mostrano insofferenza nei confronti di interpretazioni tradizionali, che, per la loro rigidità, rischiano di produrre decisioni non realmente conformi agli interessi sostanziali di volta in volta coinvolti da questa o quella fattispecie[16].
Il che si sposa concettualmente con chi, in una dimensione ancora più ampia e sul piano della pura teoria generale del diritto, sottolinea come <<I principi colorano le clausole generali e queste ultime sono strumenti di <<concretizzazione>> dei principi, sì che si tratta di dispositivi che non si escludono. In altre parole, i principi fondamentali, come quello di solidarietà costituzionale, operano ora direttamente, in particolare in presenza di lacune legislative, ora per il tramite di clausole generali e delle altre disposizioni normative condizionandone il contenuto, la sfera di operatività e il grado di inderogabilità>>[17].
Per comprendere a fondo l’art. 2044, 3° co. c.c., tale disposizione va letta con quanto previsto dall’art. 55 c.p., poiché in subiecta materia il diritto civile e quello penale contribuiscono congiuntamente a delineare nel suo complesso la reazione dell’ordinamento a fronte dell’eccesso colposo nella legittima difesa.
Si vuole cioè dire che si deve uscire dalla rigida bipartizione tra diritto civile e diritto penale come fossero due monadi giuridiche tra loro non comunicanti, laddove, invece, spesso e volentieri i due ordinamenti sono saggiamente chiamati dal legislatore ad intervenire su un determinato fenomeno, al fine di trovare una risposta effettivamente adeguata a tutelare i vari interessi in gioco, ivi compreso quello alla general prevenzione[18].
L’art. 2044 3° co. c.c., è, cioè, conseguenza della causa di non punibilità: l’eccesso colposo non sarà sanzionato né penalmente né con la responsabilità civile, pur essendo prevista comunque una qualche forma di ristoro per l’aggressore a causa del torto subito. In definitiva, il legislatore valuta come moderato il disvalore complessivo dell’eccesso colposo in queste ipotesi e ne trae coerentemente le logiche conseguenze sia sul piano penale che sul quello civile.
[1] Non pare superfluo sottolineare come anche la innovazione all’art. 52 c.p. non abbia, sostanzialmente, cambiato le coordinate giuridiche della legittima difesa fino al 2019 esistenti. Infatti, come era inevitabile che fosse, la giurisprudenza si è trovata costretta a dover specificare l’ovvio e cioè che, per aversi legittima difesa, è pur sempre necessario che sussistano i requisiti che storicamente caratterizzano la scriminante in esame e cioè la necessità che ricorrano i seguenti presupposti: a) il pericolo attuale di un’offesa ingiusta; b) la necessità e inevitabilità della reazione difensiva: c) l’omogeneità tra i beni minacciati e l’interesse leso; la sussistenza di animus defendendi e cioè l’agente deve agire con la convinzione, anche erronea, di doversi difendere, e non per risentimento, vendetta o ritorsione (cfr. Cass. pen. 220.2.2020/21.7.2020, n. 21794; Cass. 12.4.2022/22.6.2022, n. 23977
[2] Tiene a sottolineare l’ambito ristretto di applicazione della prevista causa di non punibilità, Cass. 10.10.2019, n. 49883.
[3] Evidenzia, infatti, a tal proposito, Nurra, op cit., p. 36, che secondo talune opinioni (non menzionate in nota) l’art. 2044 c.c. non sarebbe altro che la ripetizione tecnicamente errata dell’art. 1227, co. 1 c.c.; tuttavia, la medesima studiosa sottolinea giustamente come così ragionando, tuttavia, <<non si comprenderebbe la differenza che il legislatore sembrerebbe aver voluto rimarcare tra eccesso colposo domiciliare ed eccesso domiciliare
generico. A seguito di un’analisi più generale, appare plausibile che il legislatore, prevedendo l’indennità, abbia voluto assicurare un trattamento di favore in caso di eccesso colposo domiciliare, considerando, come, in linea teorica, la previsione indennitaria venga determinata in misura inferiore rispetto a quella risarcitoria>>.
[4] Per l’operatività dell’art. 1227, 1° co., c.c. anche ai fini della determinazione del danno spettante ai prossimi congiunti della vittima primaria, cfr. Cass. 6.10.2025, n. 26798; Cass. 13.2.2018, n. 3418. Cass. 23.10.2014, n. 22514. Diversa è, invece, la conclusione a cui giunge Cass. 6.5.2026, n. 13076, dove si esclude l’operatività dell’art. 1227, c.c., poiché, ai sensi dell’art. 2055 c.c., il responsabile è tenuto all’integrale risarcimento nei confronti dei danneggiati, salvo regresso nei confronti del concorrente, che, in questo caso, è la vittima primaria che ha a sua volta contribuito alla causazione del danno da se medesima subito. Ancora diversa è, poi, la conclusione di Cass. 12.6.2024, n. 16413, che, in ragione della diversità della fattispecie per la morte della vittima primaria, pur affermando che <<nell’ipotesi di concorso della vittima di un illecito mortale nella produzione dell’evento dannoso, il risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, patito “iure proprio” dai familiari del deceduto, deve essere ridotto in misura corrispondente alla parte di danno cagionato da quest’ultimo a sé stesso>>, specifica che tale riduzione non deve essere concessa <<per effetto dell’applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., bensì perché la lesione del diritto alla vita colposamente cagionata da chi la vita perde non integra un illecito della vittima nei confronti dei propri congiunti, atteso che la rottura del rapporto parentale ad opera di una delle sue parti non può considerarsi fonte di danno nei confronti dell’altra, costituendo una conseguenza di una condotta non antigiuridica>>. Nello stesso senso, Cass. 12.4.2017, n. 9349, che, tuttavia, alla fine, conclude nel senso che ad ogni modo, nella determinazione del danno, <<la Corte di merito potrà fare ricorso – in via meramente analogica costituendo la norma applicazione del principio generale dell’ordinamento in qual quale il danneggiante è tenuto a risarcire non tutto il danno, ma solo la parte a lui ascrivibile (cfr. Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11.11.2008 – anche all’applicazione dei criteri posti dall’art. 1227 cod. civ. (gravità della colpa, entità delle conseguenze)
[5] Cass. pen. 5.10.1989, n. 17571: <<Nell’ipotesi in cui l’aggressore resti danneggiato dalla reazione di chi, agendo in stato di legittima difesa, incorre in eccesso colposo, il fatto dell’aggressore, avendo provocato la reazione difensiva della vittima, deve considerarsi come causa del danno a lui cagionato dall’aggredito, per cui trova applicazione l’art. 1227, primo comma, cod. civ., che stabilisce una ragionevole diminuzione del risarcimento nel caso di concorso del fatto colposo del danneggiato>>.
[6] Cass. civ. 20.10.1975, n. 3445: <<In tema di concorso del fatto colposo del danneggiato, idoneo a giustificare una diminuzione del risarcimento secondo la gravita della colpa e l’entità delle conseguenze derivatene, – art 1227, richiamato dall’art 2056 cod civ -, occorre distinguere l’ipotesi della provocazione da quella dell’Azione aggressiva. La prima e irrilevante ai fini indicati, non potendo il comportamento del provocatore essere considerato causa mediata del danno a lui successivamente cagionato dal provocato. Invece, il fatto dell’aggressore danneggiato si pone rispetto all’evento dannoso in rapporto di causalità efficiente, come fattore concorrente alla sua produzione, ed e, perciò, valutabile ai fini di una ragionevole diminuzione del risarcimento>>. Cass. 15.3.2007, n. 6009: <<Il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1227 cod. civ., che è astrattamente configurabile in caso di partecipazione ad una colluttazione provocata ed iniziata dal danneggiato allorquando le lesioni inferte a quest’ultimo possano essere imputate ad una reazione difensiva, pur se colposamente eccedente i limiti consentiti da una difesa legittima, non può essere invece invocato dal danneggiante quando la lesione sia dovuta ad una reazione che abbia superato l’iniziale esigenza di difesa e si sia sviluppata in una aggressione consapevolmente e volontariamente eccedente detta esigenza, perché dovuta a sentimento di ritorsione o di vendetta>>. Più di recente, da ultimo Cass. 5.2.2025, n. 2847: <<In tema di responsabilità civile, nell’ipotesi di danno causato da eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi (o altro mezzo di coazione fisica) di cui all’art. 53 c.p., l’azione violenta (o la condotta di resistenza) della persona offesa integra il concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1227 c.c., perché la reazione del pubblico ufficiale – nel rispetto dell’imprescindibile requisito della proporzione – non è discrezionale, ma assolutamente necessitata (poiché non è altrimenti evitabile il fatto ostativo all’adempimento del dovere) e si pone, quindi, in rapporto di regolarità causale con la condotta della vittima, senza integrare un fatto sopravvenuto di per sé sufficiente a provocare l’evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, a fronte di una ferita mortale da colpo di arma da fuoco esploso da un agente della Polizia di Stato, aveva attribuito la portata di fatto colposo concorrente nella produzione dell’evento dannoso alla condotta della vittima, che si era posta con atteggiamento minaccioso in ginocchio sulla carreggiata, mantenendo la presa della pistola ed il braccio teso verso i poliziotti, stimandone l’incidenza causale nella misura del 50%)>>
[7] Cass. civ. 20.10.1975, n. 3447. Sui presupposti perché possa sussistere l’attenuante della provocazione di cui all’art. 62, co. 2, c.p. cfr. altrettanto limpidamente, Cass. pen. 19.01.1987, n. 11874: <<Per la configurabilità della provocazione è necessario il concorso di tre requisiti: 1) quello oggettivo, costituito da un fatto ingiusto altrui; 2) quello soggettivo, che si sostanzia nell’impulso emotivo incontenibile nel quale consiste lo stato d’ira; 3) ed il nesso causale, sotto l’aspetto psicologico tra il fatto provocante e il delitto in tale stato commesso. L’ingiustizia dell’offesa e, quindi, del fatto altrui va valutata non solo in senso strettamente giuridico (quale fatto contrario ad una norma giuridica), ma anche con riferimento a norme sociali e di costume e, più in generale, alle norme che regolano la civile convivenza, mentre lo stato d’ira, che rappresenta il nucleo della circostanza, è uno stato emotivo caratterizzato da modificazioni relative, dovute alla provocazione o al ricordo del fatto provocante e ad impulsi aggressivi che mal si conciliano, sul piano psicologico con altri sentimenti, quali la vendetta e l’odio (sempre se esistenti), i quali costituiscano nella concreta vicenda gli esclusivi fattori determinanti del delitto, si da degradare l’ingiustizia del fatto altrui a mera occasione del comportamento delittuoso dell’agente>>
[8]Bianca, Diritto civile, vol. V, La responsabilità, Giuffrè, 1994, p. 678. Franzoni, Dei fatti illeciti, in Comm. Scialoja, Branca, sub artt. 2043-2059, Zanichelli, 1993 p. 292. Per una disamina anche di opinioni minoritarie in senso contrario, cfr. Piraiano, Le cause di giustificazione della responsabilità civile e la nuova legittima difesa, in Le nuove leggi civ. comm., n. 1, 2020, p. 45. Carbone, in Ruperto, La giurisprudenza sul codice civile coordinata con la dottrina, Giuffrè, 2005, Libro IV delle obbligazioni, Tomo 1 (art. 1173-1320), a cura di Bellini, Carbone, Hinna Danesi, Marziale, Stella Richeter, sub art. 1227 Concorso del fatto colposo del creditore, p. 460.
[9] Comporti, Fatti illeciti: le responsabilità presunte, artt. 2044-2048, in Comm. Schlesinger, Milano, 2002, p. 10. Esprime perplessità, su questa soluzione, Giacobbe, sub artt. 2044-2045, in Illecito e responsabilità civile, in Tratt. Bessone, X, 1, Torino, 2005 p. 140
[10] Cass. pen. 10.10.2019, n. 49883 esclude che la norma abbia, infatti, introdotto una nuova scriminante. In questo senso, anche Cass. 23.6.2020 (ud. 12.12.2019) n. 19065 dove si legge esplicitamente che <<La previsione di una causa di non punibilità connessa all’eccesso colposo per essere stati superati i limiti imposti dalla necessità nel caso disciplinato dall’art. 52 c.p., comma 2, – per il quale, come detto, vige la presunzione di proporzione tra difesa e offesa – rappresenta, peraltro, come evidenziato dalla dottrina, oggettiva conferma circa il fatto che anche nel domicilio e nei luoghi equiparati l’uso scriminato dell’arma imponga il rispetto del requisito della necessità della difesa. Donde, la causa di non punibilità prevista dall’art. 55 c.p., comma 2, come introdotto dalla L. n. 36 del 2019, per chi abbia agito in condizioni di minorata difesa o in stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto, è configurabile quando l’azione difensiva illecita, ascrivibile a titolo di eccesso colposo, sia determinata dall’intento di salvaguardare la propria o altrui incolumità o, nel caso di cui all’art. 52 c.p., comma 2, lett. b), sia comunque ipotizzabile il pericolo di aggressione personale>>. In dottrina, cfr. Caruso, Ancora a proposito della riforma della legittima difesa. Tra ragioni di liceità e cause di ‘scusa’, in Archivio penale, 2018, 1 ss. Bacco, Il “grave turbamento” nella legittima difesa. Una prima lettura, in Diritto penale contemporaneo, 2019, 5, 73 ss.; Gatta, La nuova legittima difesa nel domicilio: un primo commento, in Diritto penale contemporaneo, 1.4.2019
[11] Cass. pen. 11.9.2024, n. 34342, che continua specificando, altresì, che <<Quanto alla nozione Quanto alla nozione di “grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto”, essa è stata individuata in un particolare stato di stress psicologico tale da non consentire al soggetto agente, alla luce del contesto in cui la reazione ha avuto luogo e, quindi, a prescindere da uno stato emotivo solo personale dell’interessato, un’adeguata valutazione della situazione e, conseguentemente, delle azioni da svolgere per difendersi. All’esigenza di obiettività e di connessione causale della condizione di turbamento con gli accadimenti esterni, la giurisprudenza di questa Corte ha reagito pretendendo che la situazione psicologica ed emotiva del responsabile sia intimamente connessa con un accertato pericolo causalmente idoneo a generarla e strettamente collegato al comportamento da valutare sotto il versante temporale, onde evitare l’impunità di reazioni “a freddo”, quando alla iniziale situazione di panico sia subentrata una diversa condizione psicologica diversa che consenta una ragionevole riflessione sugli interessi in gioco>>
[12] Non sembra, quindi, a fronte di un dato testuale così evidente, frutto di adeguata ponderazione l’affermazione di Cass. pen. 23.6.2020, n. 19065, laddove afferma che l’eccesso colposo di cui all’art. 55, co. 2 c.p. <<sul piano civile la condotta continua ad essere fonte di responsabilità – sia pur nella forma attenuata dell’indennizzo, piuttosto che in quella, piena, del risarcimento del danno (art. 2044, ultimo comma, cod. civ., introdotto dall’art. 7 I. 36 del 2019), sul piano penale essa viene, invece, ritenuta non punibile”
[13] Chessa, La legittima difesa novella nel prisma della responsabilità civile, in Riv. Dir. civ., n. 6, p. 1304. Il riferimento è a Cass. 13.8.2018, ord. n. 20722
[14] RABITTI, Contratto illecito e norma penale. Contributo allo studio della nullità, Milano, 2000, p. 273.
[15] Busnelli, Atto illecito e contratto illecito: quale connessione?, in Contr. impr., 2013, p. 875 e ss.
[16] In materia, ad esempio, di concessione abusiva del credito, ci si permette di rinviare a Lepre, Brevi note sull’abusiva concessione del credito: tra contratto lecito ma illecito e contratto illecito ma efficace, in Le nuove leggi civ. comm., fasc. n. 2, 2020, p. 508.509, ove si afferma che <<se per un verso non pare sanabile la contraddizione esistente nell’affermazione che un medesimo fatto sia nel contempo lecito ed illecito; per altro verso, invece, risulta più coerente coi principi generali prendere atto che, innanzi ad ipotesi di illiceità contrattuali, non deve necessariamente conseguire una declaratoria di nullità , ove quest’ultima non sia funzionale a tutelare gli interessi sostanziali coinvolti>>. Così come, sempre in questa scia di pensiero di rimeditazione di certi principi dati fino ad oggi per pacifici, vi è chi non condivide l’impostazione tradizionale secondo cui sarebbe in re ipsa la legittimazione delle parti contrattuali ad esperire l’azione di nullità; ci si riferisce in particolare a Pagliantini, L’azione di nullità tra legittimazione ed interesse, in Riv. Trim. di. Proc. Civ., 2011, p. 407 e ss., in specie sub par. 2. La pretesa legittimazione in re ipsa delle parti: critica di un dogma tralatizio. Di due interpretazioni possibili: Rechtsschutzbedurfnis quale filtro selettivo delle controversie
immeritevoli e l’abuso del diritto di azione. Per l’impostazione tradizionale, cfr. Bianca, Diritto civile, III, Il contratto, Giuffrè, p. 628, secondo cui <<legittimata è quindi anzitutto la parte>>, il cui interesse ai sensi dell’art. 1421 c.c. viene, quindi, postulato come necessariamente esistente. In giurisprudenza, v.Cass. 23.4.2025, ord. n. 10703 secondo cui <<La locuzione “chiunque vi ha interesse”, che l’art. 1421 c.c. usa per individuare i soggetti legittimati ad esperire l’azione di nullità di un contratto, si riferisce ai terzi che – non avendo sottoscritto il contratto – sono rimasti estranei ad esso, e non già alle parti stipulanti che sono sempre legittimate all’esercizio di detta azione, essendo in re ipsa il loro interesse all’accertamento della nullità; sicché soltanto i terzi devono dimostrare la sussistenza di un proprio interesse concreto alla declaratoria di nullità, non anche le parti, il cui interesse si fonda sull’attitudine del contratto di cui si invoca la nullità a incidere sulla loro sfera giuridica>>; ma vedi già Cass. 27 luglio 1994, n. 7017 e ancora prima Cass. 25 luglio 1980, n. 4839, dove, peraltro, si specifica che la nullità può essere opposta anche da vi abbia dato causa; in senso analogo, anche Cass. 2 maggio 2007, n. 10121.
[17] G. Perlingieri, Solidarietà e rapporti civili, in Rass. Di dir. civ.,, vol. 1,, 2026, p. 154-155
[18] Si pensi, ad esempio, a quanto previsto dall’art. 1815, 2° co., c.c.
- L’eccesso doloso nella legittima difesa: una fattispecie peculiare
L’eccesso doloso nella legittima difesa si configura quando l’aggredito reagisce volontariamente oltre quanto necessario per neutralizzare l’aggressione.
Come visto, l’eccesso doloso nella legittima difesa non è penalmente mai scriminato e, sotto il profilo civilistico, fa conseguire l’integrale risarcimento del danno in favore dell’aggressore.
In seguito al clamore delle ultime vicende, il Consiglio dei ministri, col comunicato stampa del 14 luglio 2026, ha reso noto di aver approvato un disegno di legge in virtù del quale <<è escluso il diritto al risarcimento del danno in favore di chi, nel commettere taluni gravi reati – tra cui la violenza sessuale, il furto in abitazione, la rapina e il sequestro di persona a scopo di estorsione – subisca un danno a opera della persona offesa in occasione della commissione del reato stesso>>.
L’allarme sociale via via crescente e le accese discussioni che ne conseguono, nonché l’intenzione del Governo di intervenire con una norma che appare draconiana, impongono quindi delle ponderate riflessioni sul piano squisitamente giuridico.
Come anticipato, ci si deve chiedere se anche l’eccesso doloso possa ricadere nella fattispecie di cui all’art. 1227 c.c. e se, de jure condendo, possa considerarsi conforme alla Costituzione una norma quale quella annunziata dall’attuale Esecutivo in carica.
Il problema di fondo è il seguente: da un reato, in specie da un reato particolarmente grave che attenti alla vita e/o all’integrità della vittima, è ammissibile che consegua un vantaggio economico per l’autore del reato e/o per i suoi stretti congiunti?
A ben vedere, anzi, la precedente domanda contiene al suo interno due distinte problematiche.
Infatti, una cosa è la situazione del reo che risulti leso dall’altrui eccessiva e dolosa reazione, altra è quella dei suoi stretti congiunti. Ed invero a quest’ultimi non si può imputare in alcun modo, sotto il profilo giuridico, la condotta dell’aggressore.
Il primo problema se dal crimine possa derivare un vantaggio per il suo autore, è da tempo oggetto di riflessione.
Già con la nota sentenza Riggs v. Palmer del 1889[1], la Corte di Appello di New York affermò che <<no one shall be permitted to profit by his own fraud, or to take advantage of his own wrong, or to found any claim upon his own iniquity, or to acquire property by his own crime>>: in definitiva, non può essere consentito che taluno consegua vantaggi o profitti dai propri crimini.
Affermazione di analogo tenore, si ritrova anche nella dottrina italiana, ove si è evidenziato che <<è principio generale di diritto quello secondo il quale non si può trarre vantaggio dal proprio maleficio. Di tale principio si colgono applicazioni in ogni più remoto angolo dei codici>>[2].
Rispetto al principio generale innanzi menzionato, la fattispecie dell’eccesso doloso nella legittima difesa ne è si un esempio lampante, ma presenta anche una sua netta peculiarità.
Infatti, rispetto al tradizionale, per così dire, “illecito unilaterale”, dove cioè la condotta illecita ha avuto un solo autore e un determinato destinatario, nell’eccesso doloso le offese sono “bilaterali” e le seconde conseguenziali alle prime.
La caratteristica dell’eccesso doloso nella legittima difesa, cioè, è data dalla duplicità degli illeciti e dal fatto che il secondo è conseguenza materiale del primo: quello attuato dall’aggressore nei confronti dell’aggredito e quello posto in essere da quest’ultimo come reazione volutamente eccessiva rispetto all’altrui violenza.
Ove si tenga presente il principio anzidetto, emerge con nitida evidenza il paradosso di riconoscere all’aggressore un profitto del tutto legittimo in danno dell’aggredito che (è bene sempre tenere presente) senza aver fatto alcunché, si è trovato costretto a difendersi dall’altrui illecita volontaria e criminale aggressione.
Non solo. Tale opzione ermeneutica finisce con l’indebolire grandemente la reazione dello Stato a fronte del reato e l’efficacia general preventiva della norma incriminatrice.
Invero, con riferimento a soggetti dediti abitualmente al crimine, il diritto al risarcimento consente all’aggressore di effettuare una vera e propria comparazione tra costi e benefici della sua condotta: così come, infatti, il reo decide di rischiare la sanzione penale della restrizione della libertà personale, può altrettanto ben mettere in conto il rischio di una reazione eccessiva dell’aggredito, ben sapendo, però, che in tale ultima eventualità, lo Stato gli riconoscerà in ogni caso la possibilità di trarne un profitto.
Di converso, però, è altresì vero che – negando il risarcimento del danno – l’aggredito/aggressore potrà trarre un profitto indiretto e cioè evitare ogni conseguenza economica, pur avendo commesso un illecito penale.
Per vagliare la razionalità di una immunità civilistica è allora necessario previamente verificare se tale “vantaggio indiretto” possa trovare fondamento in ulteriori considerazioni oltre che nel principio espresso dalla menzionata giurisprudenza statunitense e dalla dottrina italiana.
Si deve, a tal proposito, in primo luogo tener presente che l’aggressore versa in una situazione ben differente rispetto al danneggiato di un “ordinario” illecito civile.
Infatti, una cosa è l’aggressore che con la sua azione violenta determina l’altrui reazione eccessiva, tutt’altra cosa è, invece, la posizione di chi, senza alcuna responsabilità, si trova ad essere destinatario di un altrui illecito.
Il primo è certamente stato causa originaria – quanto meno sotto il profilo naturalistico – del pregiudizio a sua volta subito, mentre il secondo subisce l’altrui illecito senza apportato alcun contributo volontario alla causazione del danno.
L’aggressore subisce le consegue di una sua condotta improntata al disvalore penale; la vittima di un illecito “unilaterale” si trova ad essere tale nonostante la sua condotta sia lecita e conforme all’ordinamento.
Interrogarsi sulla razionalità di porre sempre e comunque a carico dell’aggredito le conseguenze risarcitorie della sua reazione, è allora compito doveroso. Infatti, per un verso, l’aggredito nulla avrebbe fatto ove non fosse stato vittima di un crimine altrui; per altro verso, deve pur sempre rammentarsi <<che il diritto non si esaurisce nella legge ordinaria e che tra tecniche e valori insiste un nesso costante>>[3].
[1] Ancora oggi la sentenza è oggetto di studio e continui riferimenti. Si veda ad esempio, Blundo, Profili – Ronaldo Dworkin, in Aphex – Portale Italiano di Filosofia Analitica Giornale di Filosofia, n. 26/2022. La sentenza è citata, ex multis, anche da Schiavello. Sul positivismo giuridico e la sua crisi – Commenti al volume di Massimo La Torre, Il diritto contro se stesso. Cò che è vivo del positivismo giuridico, in Politeia, Riv. Di Etica e Scelte Pubbliche, Anno XXXVII – n. 143 -2021, p. 117 e ss.
[2] Di Prisco, Concorso di colpa e responsabilità civile, 1973, Napoli, p. 36
[3] G. Perlingieri, op. cit., p. 154.
- Esegesi dell’art. 1227 c.c. alla luce dei principi generali della responsabilità civile e dell’art. 3 Cost.
Prima di verificare possibili innovative soluzioni normative, ci si deve chiedere se vi siano spazi interpretativi per consentire l’applicazione dell’art. 1227 c.c. anche all’ipotesi dell’eccesso doloso nella legittima difesa.
Come si è ampiamente dimostrato, la giurisprudenza, sia penale che civile, nonché la prevalente dottrina civilista in tale eventualità escludono l’operatività dell’art. 1227 c.c., sul presupposto che la natura dolosa della reazione lesiva dell’aggredito romperebbe necessariamente il nesso di causalità tra la condotta dell’aggressore e la reazione lesiva volontaria.
Ciò nondimeno, anche nella dottrina civilistica vi è chi esprime perplessità su tale soluzione, osservando che <<Tuttavia, bisogna considerare che il fatto posto in essere dal provocatore è, pur sempre, un fatto illecito che, in qualche modo, ha concorso con il fatto illecito del provocato. Non sembra, pertanto, totalmente opportuno allocare il risarcimento del danno solo su colui che è stato vittima di un fatto illecito altrui>>[1].
Ancora, altra dottrina, in una visione più attenta all’eterogeneità delle singole possibili fattispecie concrete e facendo leva sull’art. 55, 2° co. c.p., giunge a ritenere necessario distinguere caso per caso.
Si osserva, specificamente, che <<la novellazione della disciplina induce a domandarsi se nella formula “lo stato di grave turbamento psichico derivante dalla situazione di pericolo in atto” contenuta nell’art. 55, comma 2, c.p. al quale – come si è già evidenziato – il comma 3 dell’art. 2044 fa esplicito rinvio per estendere l’ambito della legittima difesa, possa ricomprendersi anche l’ipotesi della provocazione (…). In proposito, la giurisprudenza che si è espressa in senso contrario si rivela scarsamente convincente sia per l’aprioristica idea della provocazione intesa come fattispecie generatrice sempre di una sequenza causale autonoma, sia perché tale circostanza non sembra, comunque, da sola sufficiente ad impedire il ricorso alla previsione dell’art. 1227 c.c. Deve al contrario propendersi, in linea con una parte della dottrina già richiamata nelle pagine precedenti55, per un tendenziale nulla osta alla diminuzione dell’entità del risarcimento ogniqualvolta il pregiudizio sia derivato da un impulso emotivo scaturito dall’altrui illecito. Ciò, naturalmente, non può essere elevato a regola automatica, ma necessita di una preventiva delibazione, da effettuarsi caso per caso, che sia incentrata sul bilanciamento tra il pregiudizio subito dal danneggiato e la natura degli interessi lesi al provocato alla luce dei valori costituzionalmente rilevanti (…). Sul punto gli argomenti invocati dalla dottrina prevalente e dalla giurisprudenza56 a sostegno della tesi che nega che la provocazione possa essere ricondotta alla fattispecie dell’art. 2044 non convincono appieno in ragione essenzialmente del richiamo al postulato indimostrato secondo cui la reazione del provocato non sarebbe mai diretta a salvaguardare la persona ovvero il suo patrimonio in quanto animata esclusivamente da un impulso collerico>>[2].
A ben vedere, ove ci si soffermi sull’interpretazione che in generale fornisce la giurisprudenza dell’art. 1227 c.c., non vi sarebbero ostacoli – né di tipo soggettivo né di tipo oggettivo – all’operatività di tale disposizione anche nell’ipotesi qui esaminata dell’eccesso doloso nella legittima difesa.
Sotto il profilo soggettivo, infatti, è irrilevante l’elemento soggettivo del creditore/danneggiato, posto che costantemente la giurisprudenza afferma che <<avendo riguardo la norma di cui all’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. all’accertamento del nesso di causalità materiale (la haftungsbegründende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buona approssimazione, la causalità costitutiva della responsabilità), l’eventuale contributo causale del danneggiato all’evento dannoso è – invariabilmente – di tipo oggettivo e prescinde dall’imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo (da ultimo, diffusamente, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26798 del 06/10/2025. Tale ultimo aspetto costituisce l’ubi consistam della richiamata norma ed esclude che, in relazione ai diversi criteri di imputazione della responsabilità, essa possa assumere una valenza di volta in volta diversa e, a seconda dei casi, richiedere diversi elementi costitutivi. Così, similmente, in coerenza con tali premesse, questa Corte ha ribadito che, anche in relazione alla fattispecie di responsabilità oggettiva di cui all’art. 2051 c.c., la rilevanza eziologica del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c. non postula affatto che tale condotta colposa (intesa in senso solamente oggettivo) risulti in effetti imprevedibile ed inevitabile (cfr., da ultimo, tra le tante, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8633 del 07/04/2026 Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 25/02/2026) 07/04/2026, n. 8633)>>[3].
Sul piano oggettivo, infine, ai fini dell’operatività dell’art. 1227, 1° co. c.c., sempre secondo la giurisprudenza, si deve avere riguardo alla causalità materiale e non certo a quella giuridica, di cui invece si deve tener conto ai fini del secondo comma[4].
La causalità materiale, a sua volta, va verificata secondo quanto previsto dall’art. 41, c.p.[5] e quindi secondo il criterio della causalità naturale.
Ciò non vuol dire affatto che, in presenza di un’aggressione, qualsiasi tipo di reazione dolosa dell’aggredito, anche la più sproporzionata, possa rientrare nell’operatività dell’art. 1227, 1° co. c.c.
Infatti, a tal fine, soccorre l’art. 41, 2° co., 1° cpv c.p., secondo cui <<Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento>>.
Tale disposizione, come è noto, è interpretata dalla giurisprudenza civile nel senso che non può esservi nesso causale materiale, laddove dalla condotta derivi un evento del tutto eccentrico.
Precisamente, <<ai sensi ai sensi dell’art. 41, secondo comma, c.p., per “causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l’evento”, deve intendersi una causa completamente autonoma e indipendente dalla condotta con la quale è stata innescata l’originaria serie causale. Tale causa deve essere avulsa dal comportamento dell’agente. Secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, infatti, l’interruzione del nesso causale si configura quando la con-causa, oggettivamente definita, costituisca fattore introduttivo di un rischio nuovo rispetto a quello che il danneggiante è chiamato a governare e, pur innestandosi nella catena causale già in atto, dia origine a una nuova sequenza causale autonoma, capace da sola di determinare l’evento dannoso. Solo in presenza di queste caratteristiche la nuova causa sopravvenuta può essere considerata anche fonte di rischio eccentrico rispetto a quello attivato dal fattore casuale antecedente, e quindi idonea a vanificare l’efficienza eziologica della condotta originaria rispetto all’evento dannoso. In tal caso, infatti, infatti, la nuova serie causale, generata da un fattore di rischio eccentrico rispetto a quello originario, attivato dalla condotta che assorbe e neutralizza, degrada la condotta dell’agente a semplice occasione del danno. Ciò comporta l’esclusione della responsabilità di chi aveva originariamente innescato la catena causale, poiché l’evento si è prodotto per effetto esclusivo della nuova causa autonoma, dotata di efficacia interruttiva>>[6]
Ne consegue che, come intuito dalla dottrina innanzi citata, sarà inevitabile un’analisi caso per caso. Ciò perchè l’applicazione dell’art. 41 c.p. non comporta l’operatività rigida del principio della condicio sine qua non, dovendo il giudice verificare in concreto se la reazione lesiva dolosamente attuata dalla vittima sia o meno eccentrica e del tutto anomala rispetto all’aggressione subita.
Ma quando la reazione dolosa difensiva può dirsi del tutto eccentrica ed anomala?
A tal fine, è utile la giurisprudenza penale, laddove traccia con precisione i presupposti perché operi l’art. 62, 1° co., n. 2, c.p., che subordina l’operatività dell’attenuante della provocazione alla verifica che il provocato abbia reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, allora, perché operi la predetta attenuante, è necessario che vi sia un nesso di causalità psicologica <<e non di mera occasionalità tra l’offesa e la reazione, indipendentemente dalla proporzionalità tra esse, sempre che sia riscontrabile una qualche adeguatezza tra l’una e l’altra condotta>>[7]. E viene altresì precisato che <<la circostanza attenuante della provocazione di cui all’art. 62 n. 2 cod. pen. non ricorre ogni qualvolta la sproporzione fra il fatto ingiusto altrui ed il reato commesso sia talmente grave e macroscopica da escludere o lo stato d’ira ovvero il nesso causale fra il fatto ingiusto e l’ira, pur non essendo il concetto di adeguatezza e proporzione connotato della circostanza attenuante medesima>>[8].
Pare, allora, del tutto illogico, anche nella prospettiva dell’art. 3 Cost., tenere conto dello stato d’ira a fini penalistici e non già ai fini della determinazione del danno da risarcire all’aggressore/vittima.
È vero che il risarcimento ha la funzione di reintegrare la vittima integralmente del pregiudizio subito, ma è altresì vero che, ai sensi dell’art. 3 Cost, sembra del tutto irragionevole equiparare chi commette un illecito per sua spontanea iniziativa a chi, invece, si sia trovato nella necessità di difendersi da un reato senza il cui verificarsi nulla avrebbe mai fatto all’aggressore.
Così come pure non pare ragionevole, sempre nell’ottica dell’art. 3 Cost., equiparare una qualsivoglia vittima dell’altrui illecito doloso a chi, come l’aggressore, pur di commettere il reato, abbia del tutto volontariamente creato per sé una situazione di rischio e di pericolo, accettando il rischio di una reazione anche eccessiva dell’aggredito.
Inoltre, se il diritto deve tener conto dei concreti effetti prodotti dall’applicazione di una regola, allora risulta poco convince la rassicurante formula per cui la responsabilità civile avrebbe funzione riparatoria, con la conseguenza che sarebbe inevitabile porre a carico dell’aggredito l’integrale risarcimento.
Infatti, è innegabile che l’entità dei risarcimenti, spesso e volentieri, di fatto realizzi una vera e propria eterogenesi dei fini.
Un risarcimento molto alto, infatti, per un verso, consente spesso all’aggressore di trarre profitto dal proprio crimine; mentre, per altro verso, non v’è chi non veda come l’aggredito spesso e volentieri sia costretto a dare fondo a tutti i suoi averi e, ove si tratti di una piccola impresa, anche a dover cessare la sua attività.
In definitiva, sotto il profilo civilistico, l’aggressore si arricchisce e l’aggredito resta spesso e volentieri definitivamente impoverito.
Ne discende, quindi, il paradosso che quel risarcimento di fatto svolge una funzione più premiale che riparativa per l’aggressore e una funzione punitiva per l’aggredito difficilmente contestabile.
Non si vede, allora, come tutto ciò possa considerarsi razionale alla luce dell’art. 3 Cost. e coerente con una razionale e socialmente accettabile allocazione dei danni.
La verità è che la fattispecie dell’eccesso doloso nella difesa denunzia anche un vero e proprio vulnus del sistema della responsabilità civile, per come modellato dalla meritoria elaborazione giurisprudenziale volta a valorizzare la persona umana in quanto tale e non solo quale homo faber.
A ben vedere, infatti, l’entità dei risarcimenti si è parametrata inevitabilmente sulla casistica della responsabilità civile automobilistica e – sia pure in misura minore – della responsabilità sanitaria.
Casistica che vede, quindi, come obbligati al risarcimento soggetti economicamente molto solidi, quali le assicurazioni e le strutture sanitarie, che sono certamente in grado di sopportare agevolmente risarcimenti di notevoli entità.
Tutt’altra cosa è, invece, la situazione quando è una persona fisica oppure un piccolo imprenditore a doversi fare carico di risarcimenti di centinaia di migliaia di euro se non di milioni.
In questi casi è inevitabile prendere atto di un sostanziale effetto punitivo del risarcimento. Ciò, quindi, rafforza la necessità di individuare strumenti mitigatori dell’entità dei risarcimenti in fattispecie, quale qui esaminata, manifestamente del tutto eterogenee rispetto alla tradizionale ipotesi dell’incidente stradale, dell’errore sanitario e di qualsivoglia altro illecito civile “unilaterale” doloso o colposo che sia.
In definitiva, si trattano in modo eguale situazioni profondamente differenti tra loro e ciò in palese violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost e, oseremmo dire, anche del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost.
Il principio di eguaglianza va, infatti, letto alla luce del principio di solidarietà, che di certo <<non impone astratti trattamenti egualitari, là dove il peso di ciascuno può – e deve – mutare…>>[9].
In buona sostanza, nei limiti propri dell’interpretazione, si sente di condividere l’opinione di chi ritiene <<che bisogna sempre creare una soluzione giuridica su misura, rifuggendo da soluzioni preconfezionate, in quanto il precedente si risolve in un “pregiudizio”>>[10].
Ciò, del resto, è perfettamente coerente con la dottrina meno incline ad adagiarsi sulla rassicurante formula della funzione riparatoria del risarcimento, nella più profonda consapevolezza che, a ben vedere, <<il diritto civile non mira a tutelare il danneggiato, né a punire il danneggiante, ma a trasferire secondo criteri socialmente giusti il danno da un soggetto all’altro>>[11].
Nello stesso senso, è anche la dottrina che negli anni 1960 ha contribuito in modo determinante a sganciare la responsabilità civile da opzioni ermeneutiche formaliste per evidenziarne il cordone ombelicale con le dinamiche sociali ed economiche.
In virtù, quindi, dell’inevitabile divenire sociale, si sottolinea la necessità di adattare la risposta dell’ordinamento in modo da trovare un equo contemperamento tra interessi e valori in gioco coinvolti. Per dirla con le parole ancora più chiare di questa corrente di pensiero <<L’attribuzione della responsabilità in senso giuridico non consiste nella mera riproduzione di un dato effettuale, ma nella imputazione del danno sulla base di una valutazione comparativa degli interessi>>[12].
- Nuovi approdi della dottrina penalistica e ipotesi di incapacità speciali e sanzioni penali accessorie
Della peculiarità della fattispecie dell’eccesso doloso nella legittima difesa è consapevole la dottrina penalistica dove, significativamente, <<ci si è chiesti se, in tale ipotesi, l’aggredito possa davvero “essere equiparato a un sicario o a un assassino qualsiasi”>>[13].
Si sottolinea, poi, che <<alla luce della differenza di disvalore oggettivo e soggettivo che l’eccesso volontario presenta rispetto all’illecito doloso realizzato in un contesto di assoluta illiceità, la vigente disciplina codicistica viene ritenuta palesemente inadeguata. In questa direzione, si criticano il rigore e la rigidità palesati dal codice Rocco in tema di eccesso doloso, la scarsa duttilità dei meccanismi sanzionatori e il livellamento della risposta punitiva rispetto al reato doloso>>[14], il che viene ritenuto <<riconducibile (…) anche a ragioni eticizzanti, che trascendono il piano tecnico-giuridico>>[15].
Non pare, quindi, che, in presenza di un grave reato, possa considerarsi incostituzionale una legge che neghi il diritto del risarcimento del danno all’aggressore.
Tale conclusione risulta avvalorata dal fatto che, in presenza di gravi reati, il legislatore non si accontenta della sola sanzione penale reclusiva, prevedendo anche incisive pene e sanzioni accessorie o vere e proprie incapacità speciali.
In particolare, il capo III del codice penale prevede agli artt. 28-38, pene accessorie fondate proprio su interdizioni e incapacità che toccano diritti fondamentali della persona, quali la perdita del diritto di elettorato io di eligibilità (art. 28, co. 1 n. 1), l’interdizione perpetua ai pubblici uffici (art. 29), la perdita della capacità di agire (art. 32), l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione (art. 32 ter e art. 32 quater), decadenza dalla responsabilità genitoriale ed altre ancora.
A fronte di così gravi conseguenze non si vede perché non si possa altresì prevedere la perdita per l’aggressore del diritto al risarcimento del danno, quanto meno a fronte di gravi reati predatori.
Anche il diritto commerciale penale conosce ipotesi specifiche di incapacità conseguenti a reati quali la bancarotta fraudolenta o anche semplice (artt. 322, 323, 329, 330 del d.l.vo 12.1.2019 n. 14).
Analogamente accade laddove il soggetto sia destinatario di interdittiva antimafia ai sensi del decreto legislativo 6.9.2011, n. 159, viste le interdizioni/decadenze/incapacità previste dall’art. 67. Norma, peraltro, interpretata proprio in termini di incapacità parziale (ancorché temporanea) e che si estende anche a determinate ipotesi di risarcimento del danno. Secondo, infatti, il massimo consesso del giudice amministrativo <<Il provvedimento di “interdittiva antimafia” determina una forma di incapacità ex lege, parziale e temporanea, che preclude al soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, di avere rapporti di cui all’art. 67 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 con la Pubblica Amministrazione. Inoltre il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall’interdittiva antimafia, «contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali», di cui all’art. 67, comma 1, lett. g), d.lgs. cit., ricomprende anche l’impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno riconosciuto da giudicato formatosi dopo l’informativa>>[16]. Conclusione, quest’ultima, che non deve stupire posto che la dottrina ha da tempo chiarito che <<Incapacità speciali possono essere legittimamente previste, ove razionalmente fondate sulla natura del rapporto e degli interessi in gioco in esso>>[17].
Ancora, sempre nella materia di confine tra repressione del fenomeno mafioso e diritto amministrativo, deve rammentarsi che, in caso di confisca dell’immobile, lo stesso diritto all’abitazione è destinato a soccombere rispetto all’ordinanza di sgombero notificata dall’Amministrazione e costituente, per altro, atto dovuto di quest’ultima[18].
Anche il codice civile prevede specifiche ipotesi di sanzioni civili di carattere patrimoniale con fondamento pubblicistico, come in particolare le ipotesi di cui all’art. 463 c.c. [19].
Tra queste spicca, ai nostri fini, l’ipotesi – peraltro sostanzialmente coincidente col caso della prefata sentenza Riggs v. Palmer del 1889 – prevista dall’art. 463, n. 1 c.c., che qualifica indegno alla successione <<chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta, oppure il coniuge, un discendente o un ascendente di essa, purché non ricorra una causa che escluda la punibilità penale>>.
Ciò conferma, quindi, come l’ordinamento nel suo complesso ripudi l’idea che da reati, in specie se particolarmente gravi, possano per il reo derivare benefici di ogni genere.
Sotto altro versante, questa veloce e fatalmente incompleta disamina delle varie ipotesi di decadenze/sanzioni/interdizioni conferma come da gravi fatti di reato, per superiori esigenze general preventive e di tutela dell’ordine pubblico, possano derivare conseguenze molto incisive e afflittive anche avuto riguardo a diritti fondamentali della persona.
In questo contesto, quindi, non pare fuori dall’ordinamento una norma che escluda ogni risarcimento del danno per l’aggressore autore di gravi reati ove sia a sua volta vittima di un eccesso difensivo dolosamente offensivo.
Opzione normativa che, ovviamente, – e sia detto a fini di chiarezza – presuppone inevitabilmente che vi sia quel coefficiente psicologico causale tra aggressione e difesa eccessiva e ciò in ossequio all’inderogabile esigenza del nesso causale tra condotta ed evento.
Anzi a ben vedere, ciò eviterebbe anche l’effetto (vagamente surreale) di assistere a cause civili risarcitorie dove il giudice si veda costretto a bilanciare e quindi compensare economicamente i danni dovuti dall’aggressore con quelli determinati dall’aggredito
E’ chiaro poi che una norma che renda immune civilmente l’eccesso doloso della difesa dovrà essere coordinata necessariamente con l’art. 2044, 3° co. c.c. Sarebbe, infatti, del tutto irrazionale porre un indennizzo a carico di colui che ecceda colposamente nella difesa e non prevedere alcuna conseguenza economica a carico di chi invece abbia dolosamente ecceduto.
E’ poi evidente che il legislatore può prevedere che anche l’aggredito perda a sua volta il diritto al risarcimento del danno verso l’aggressore, in una sorta di rinnovata traduzione legislativa del noto brocardo in pari causa turpidunis melior est condicio possidentis.
In questo modo, si avrebbe indiscutibilmente un equilibrio tra le varie esigenze.
L’aggressore subirebbe le conseguenze penali della sua condotta, senza poter sperare e calcolare di ricavare alcun abnorme profitto in caso di reazione illecita dell’aggredito.
L’aggredito eccedente dolosamente nella legittima difesa sarebbe ad ogni modo soggetto alla sanzione penale, con ciò mantenendosi il principio insuperabile che nessuno può farsi da giustizia da sé se non al costo di subirne gravi conseguenze in termini di privazione della libertà personale.
Gli stretti congiunti dell’aggressore ucciso oppure danneggiato dall’altrui difesa, potranno, infine, ottenere adeguata tutela come si dirà nel paragrafo che segue.
- Ultime considerazioni: le aspettative risarcitorie degli stretti congiunti
Con riferimento a tale ultima problematica, è evidente che non pare possibile introdurre una norma che vieti il risarcimento del danno anche agli stretti congiunti dell’aggressore.
Infatti, a quest’ultimi sul piano giuridico nulla è imputabile, né possono dirsi in alcun modo giuridicamente corresponsabili delle gravi violazioni penali commesse dal proprio congiunto.
Il loro risarcimento, tuttavia, ove si acceda alla tesi dell’operatività dell’art. 1227 c.c., dovrà comunque essere ridotto proporzionalmente all’apporto causale che l’aggressore abbia dato nel produrre l’altrui eccessiva e dolosa reazione, ferma restando la problematica dell’art. 2055 c.c. innanzi segnalata[20]
Tale ultima disposizione, a ben vedere, sempre in un’ottica de jure condendo, potrebbe essere saggiamente oggetto di una specifica deroga, posto che la possibilità della vittima originaria dell’altrui aggressione difficilmente potrà in concreto soddisfarsi in regresso nei confronti dell’aggressore, per il semplice dato di esperienza secondo il quale normalmente, chi si determina a commettere gravi reati predatori, difficilmente risulta titolare di alcun reddito.
[1] Nello stesso senso, Tuccillo-Mazzon (quale aggiornatore, in Codice della responsabilità civile commentato – Art. 2044 c.c – Legittima difesa; cfr. anche Giacobbe, op. cit., p. 140 e ss.; Tencati, Concorso di colpa, in La responsabilità civile, I, a cura di Cendon, Torino 2006, p. 49 ss. Forchielli, Danno da legittima difesa e danno da eccesso colposo, in Dir. giur., 1970, p. 474 ss
[2] Chessa, La legittima difesa novellata nel prisma della responsabilità civile, in Riv. Dir. civ., n. 6, 1.11.2020, p. 1311. In questo senso e cioè a favore della necessità di distinguere caso per caso anche prima dell’introduzione del comma 2 dell’art. 55 c.p., cfr. già Sapone, Il concorso di colpa del danneggiato, Giuffrè, 2007, p. 243 e ss.
[3] Cass. 22.5.2026, n. 15651. In dottrina, cfr. ex multis, Bianca, Diritto civile, vol. V, La responsabilità, op. cit., p. 137: <<La “colpa” del danneggiato non è tuttavia da intendersi come criterio d’imputabilità del fatto illecito. Il danneggiato che danneggia o concorre a danneggiare se stesso non compie alcun illecito e non può essere sanzionato alla stregua dell’autore del danno ingiusto. Piuttosto, la colpa costituisce un requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato. Come per la concausa naturale, anche in presenza del fatto non colposo del danneggiato prevale infatti l’esigenza che il danneggiato sia integralmente risarcito del danneggiato prevale infatti l’esigenza che il danneggiato sia integralmente risarcito del danno che egli non avrebbe subito senza l’inadempimento o l’illecito>>.
[4] V., ancora, Cass. 22.5.2026, n. 15651, secondo cui, con riferimento all’art. 1227, c.c., <<il comma 2 si riferisce, infatti, alla condotta colposa del danneggiato con esclusivo riferimento al segmento “evento di danno-danno conseguenza” (la haftungausfüllende Kausalität dell’esperienza tedesca: in linea di buona approssimazione, la causalità integrativa di responsabilità) e contiene soltanto una regola di causalità giuridica; il comma 1, invece, contiene, nella sua prima parte – separata dal resto attraverso la virgola – una regola di causalità materiale (oggetto anche di indagine ufficiosa, poiché intrinseca alla ricostruzione del fatto storico: per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5127 del 12/03/2004), mentre la seconda parte, nella misura in cui attiene alla individuazione del danno risarcibile, già contiene, in sé, una regola di causalità giuridica>>
[5] Cfr., proprio con riferimento all’art. 1227, c.c., Cass. 6.10.2025, n. 26798: <<Il concorso del fatto colposo del danneggiato – rilevante, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, prima parte, c.c., in termini di causalità materiale – dev’essere accertato sulla base del criterio disciplinato dall’art. 41 c.p., mentre la disciplina di cui all’art. 1227, comma 2, c.c. ha ad oggetto la diversa ipotesi – afferente al piano della causalità giuridica – in cui il danneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell’evento, ne abbia aggravato le conseguenze>>
[6] Cass. civ. 16.10.2025, n. 27688; nello stesso senso, Cass. civ. 25.7.2025, ord. n. 21464
[7] Ex multis, Cass. pen. 8.5.2023, n. 19150.
[8] Cass. pen. 30.6.2026, n. 23996, che richiama i relativi costanti precedenti.
[9] G. Perlingieri, op. cit., p. 152.
[10] G. Perlinegieri, I rischi dell’intelligenza artificiale, l’interpretazione giuridica e la legge n. 132 del 2025>>, in Tecnologie e diritto, 2026, fasc. 1, p. 174-175, dove l’Autore attribuisce, facendolo proprio, questo pensiero a Messina, ivi citato con l’opera L’interpretazione dei contratti. Studi (1906), rist., Napoli, 2022, p. 8
[11] Di Prisco, op. cit., p. 36.
[12] Rodotà, Il problema della responsabilità civile, Giuffrè, 1964, p. 118
[13] Gargani, Eccesso preterintenzionale. Il superamento doloso dei limiti scriminanti qualificato da difetto di volontà dell’evento, in Legislazione penale, sub Saggi, 10.4.2026, p. 7, ove alla nota 24 si cita la dottrina richiamata in modo espresso
[14] Gargani, op. ult. cit., p. 7-8, cui si rinvia per gli ampi e approfonditi riferimenti dottrinali in questo senso, dove, altrettanto significativamente si sottolinea come in <<in altri ordinamenti (ad es., Portogallo, Svezia, Slovenia) si estendano all’eccesso doloso i medesimi benefici sanzionatori previsti per l’eccesso colposo32 e in Germania l’ampia scusante di cui al § 33 StGB (Überschreitung der Notwehr) sia suscettibile di trovare applicazione anche alle ipotesi di superamento doloso dei limiti della legittima difesa>>. Vale la pena ricordare che il paragrafo 33 del codice tedesco rubricato come <<Eccesso di legittima difesa>> col suo unico comma prevede che <<Se l’autore supera i limiti della legittima difesa per confusione, paura o spavento, non è punito>>
[15] Gargani, op. ult. cit., p. 11.
[16] Cds ad.pl. 6.4.2018, n. 3.
[17] Quadri, in Bocchini-Quadri, Diritto privato, Giappicelli, 2022, p. 269.
[18] Cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 30 gennaio 2025, n. 720 dove si richiama sul punto anche la giurisprudenza della Corte di Strasburgo; in argomento, cfr. anche Megna, Il rapporto tra l’ordinanza di sgombero di un immobile confiscato ed il (non) diritto all’abitazione, in /www.def-dirittoeformazione.com
[19] In tali termini, esplicitamente, Cass. 25.2.2019, n. 5411
[20] Cfr. nota 7