a cura di Antonio Lepre[1] – Salvatore Megna[2]
Quando una prestazione (beni o servizi) viene acquisita dall’Ente locale in violazione delle regole contabili previste dall’art. 191 del d.lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), il rapporto obbligatorio non si instaura con l’Ente, ma direttamente con il funzionario o amministratore che ha consentito la fornitura, nei limiti della parte riconoscibile e cioè che sia stata utile per l’Ente. Dal combinato disposto dell’art. 191 co.4 T.U.E.L. e dell’art. 194 co.1 lett. e) si deduce pacificamente che, in caso di violazione delle regole contabili, bisogna verificare se
la prestazione è stata (in tutto o in parte) utile o meno per l’Ente locale. Infatti, ai sensi dell’ultimo articolo citato, la P.A., come debito c.d. fuori bilancio, riconosce il suo debito in relazione alla parte che sia stata per essa utile. Nelle more o omissione di tale riconoscimento, il funzionario sarà responsabile lui personalmente sempre per la parte riconoscibile e cioè che sia stata di utilità per l’Ente. Tale norma, infatti, esclude che possano sorgere obbligazioni a carico dell’Ente in assenza del necessario impegno di spesa e della copertura finanziaria, imputando direttamente al funzionario la relativa obbligazione.
Il privato, quindi, in assenza di riconoscimento del debito fuori bilancio, non può vantare alcuna pretesa nei confronti dell’Ente, ma deve necessariamente far valere il proprio credito nei confronti del funzionario responsabile che ha consentito la fornitura: la Cassazione afferma, infatti, con ordinanza n. 15415/2018, che in tal caso si ha la frattura del nesso organico. La circostanza che il rapporto contrattuale non sia imputabile all’Ente non significa, però, che quest’ultimo possa trattenere senza causa l’utilità ricevuta.
Per tale ragione, la Cassazione, con la stessa ordinanza, ha affermato che il funzionario che abbia soddisfatto il credito del privato è legittimato ad agire contro l’Ente mediante l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c., dovendo provare il solo fatto oggettivo dell’arricchimento conseguito dall’Ente e il correlativo depauperamento subito, salva la possibilità, per quest’ultimo, di dimostrare che l’arricchimento sia stato non voluto, non consapevole ovvero imposto.
Inoltre, come corollario di questa situazione, la giurisprudenza ammette che il privato, in caso di inerzia del funzionario ad agire ex art. 2041 c.c. contro l’Ente, potrebbe allo stesso surrogarsi ex art. 2900 c.c. e quindi esperire in sostituzione del funzionario l’azione di ingiustificato arricchimento contro l’Ente locale.
In sintesi, scomponendo la fattispecie, i passaggi sono i seguenti:
1) viene eseguita una prestazione in favore dell’Ente locale senza rispetto delle regole contabili;
2) si verifica se la prestazione è stata utile o meno per l’Ente e cioè ha conseguito un arricchimento;
3) in presenza di prestazione utile l’Ente dovrebbe riconoscere ciò, assumendo un debito fuori bilancio;
4) ove l’Ente non riconosca l’utilità e/o nelle more del relativo riconoscimento, risponde il funzionario responsabile per frattura nesso organico limitatamente alla parte riconoscibile;
5) il funzionario a sua volta però, poiché non riceve alcuna utilità da questo suo sacrificio, può agire ex art. 2041 contro l’Ente arricchito;
6) in caso di inerzia del funzionario, il privato può agire ex art. 2900 c.c. contro l’Ente: il privato, quindi, ha azione contro il funzionario e, in caso di inerzia di quest’ultimo, anche azione ex art. 2900 c.c.
[1] Antonio Lepre, magistrato tributario già magistrato ordinario, professore idoneo II fascia in diritto civile e professore diritto tributario dell impresa presso Università Parrhenope di Napoli.
[2] Salvatore Megna, dottore in giurisprudenza